Cosa dice la Legge sulle Garanzie al Consumatore

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L'aggiornamento del Codice del Consumo

Con l’inizio dell’anno, la Legge italiana ha introdotto un importante aggiornamento del Codice del Consumo. Dal primo gennaio 2022 infatti, i consumatori italiani godono di maggiori tutele. Si tratta di un aggiornamento decisamente rilevante e che riguarda più aspetti dell’acquisto: dall’ampliamento della definizione di “consumatore”, allo stabilire con maggiore chiarezza i requisiti di conformità. In questo breve approfondimento della rubrica “Cosa dice la Legge”, gli Avvocati dello Studio Legale Maffi offrono un focus dettagliato sulla natura di questo recente aggiornamento al Codice del Consumo.

L’Italia recepisce l’aggiornamento del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) partendo dalla normativa di Bruxelles. Il Decreto Legislativo 170/2021 non fa altro che attuare quanto indicato dalla Direttiva Europea n. 771/2019. Tale direttiva ha infatti apportato modifiche significative alle garanzie al consumatore, in particolare riformando il capo I, titolo III, parte IV dello stesso. Ovviamente, la misura non può essere di natura retroattiva e, pertanto, si applica unicamente ai contratti stipulati dopo l’entrata in vigore dell’aggiornamento del Codice del Consumo. In pratica, le nuove misure riguardano gli acquisti effettuati dal primo gennaio 2022 in poi.

 

La nuova definizione di bene di consumo e di venditore

L’aggiornamento del Codice del Consumo entrato in vigore dall’inizio di quest’anno prevede numerose ricadute - perlopiù positive - sulla tutela delle garanzie al consumatore. Di notevole importanza per chi si trova a destreggiarsi con la norma c’è l’estensione di due definizioni: quella del “bene di consumo” e quella del “venditore”. In entrambi i casi, si tratta di cambiamenti significativi per interpretare correttamente il Codice del Consumo nelle sue varie sfaccettature.

Innanzitutto, è proprio la definizione di “bene di consumo” a venire, di fatto, ampliata. Dal primo gennaio 2022, la categoria dei beni di consumo include anche gli animali vivi, i beni con elementi digitali (come vedremo meglio in seguito), nonché i beni usati. Si tenga inoltre presente che, in generale, si considera ora come bene di consumo qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare.


Come anticipato sopra, non è solo la definizione di bene di consumo a venire rivista. Per tutelare con maggiore efficacia le garanzie al consumatore, l’aggiornamento del Codice del Consumo amplia infatti anche la definizione di “venditore”. Sempre dal primo gennaio di quest’anno, si classifica come venditore anche il fornitore di servizi digitali o di piattaforme a contenuto digitale che agisce per finalità rientranti tra le proprie attività. Questo punto verrà approfondito meglio sotto.


Prima di procedere nella lettura, lo Studio Legale Maffi esorta a tenere presente un aspetto fondamentale: l’ambito di applicazione. Le modifiche al Codice del Consumo riportate di seguito non si applicano solo al contratto di vendita. Esse sono altresì valide anche per quanto riguarda il contratto di fornitura, il contratto di appalto, il contratto d’opera e ogni altro contratto finalizzato alla fornitura di beni da fabbricare o produrre.

I requisiti di conformità dei beni di consumo

Un altro aspetto fondamentale per la corretta salvaguardia delle garanzie al consumatore è la cosiddetta “conformità” dei beni di consumo. A tale proposito, l’art. 129 della nuova disposizione stabilisce quali debbano essere i requisiti oggettivi e i requisiti soggettivi di conformità.

Per quanto riguarda i requisiti definiti “oggettivi”, il bene di consumo deve essere idoneo agli scopi per i quali tale genere di bene viene impiegato. Ciò significa che, tenuto conto della normativa nazionale ed europea, il bene di consumo in esame deve corrispondere a modelli (o campioni) messi a disposizione direttamente dal venditore. A livello temporale, questo deve avvenire prima della conclusione del contratto. Inoltre, all’atto della consegna al consumatore, il bene di consumo deve essere completo di tutti gli accessori e delle istruzioni.

Per gli elementi soggettivi che determinano la conformità di un bene di consumo, si tratta invece di tenere presente alcuni parametri leggermente diversi da quelli indicati sopra. Il bene deve infatti essere conforme anche alla descrizione, al tipo, alla qualità e alla quantità previste dal contratto di vendita. Non solo, in quanto il bene di consumo deve altresì risultare idoneo all’utilizzo voluto dal consumatore e - cosa di non poco conto - essere completo di accessori e istruzioni anche riguardanti l’installazione (come previsto dal contratto stesso). In mancanza dei suddetti elementi, il bene di consumo non potrà essere ritenuto conforme.

 

Le garanzie al consumatore per i difetti di conformità

Un’altra modifica importante introdotta dal recente aggiornamento del Codice del Consumo riguarda il difetto di conformità (sancito dall’art. 133) e gli eventuali rimedi esperibili (di cui all’art. 135 bis), nonché l’onere della prova in capo al venditore (di cui all’art. 135). In particolare, il venditore è responsabile dei vizi fin dalla consegna del bene di consumo, purché questi si manifestino entro due anni. In tal caso, a partire dalla consegna, il consumatore ha a disposizione 26 mesi per intraprendere un’azione diretta a fare valere i propri diritti. Se invece si tratta di un bene usato, le parti possono concordare un termine di prescrizione non inferiore ad un anno.

Cosa succede a questo punto? La nuova norma mantiene validi i rimedi esperibili dal consumatore già stabiliti nella versione precedentemente in vigore del Codice del Consumo. In pratica, il consumatore può chiedere che il bene di consumo venga ripristinato a spese del venditore, mediante la sostituzione o la riparazione dello stesso. Inoltre, il consumatore può domandare la riduzione del prezzo di vendita o, da ultimo, la risoluzione del contratto.
 

Rispetto alla normativa precedente, viene meno l’obbligo - in capo al consumatore - di denunciare i vizi del bene di consumo entro due mesi dalla loro scoperta. Con l’aggiornamento ora in vigore, l’onere della prova è sempre in capo al venditore, in quanto sussiste una presunzione del difetto di conformità fin dalla consegna del bene, se questo si manifesta entro un anno. Sono altresì resi nulli i patti che derogano o limitano le garanzie previste per il consumatore, mentre sono ammessi tutti i patti migliorativi.

 

Le disposizioni sulla garanzia convenzionale

Sempre in riferimento alle peculiarità della tutela dei diritti dei consumatori, il nuovo aggiornamento entra anche nel merito della cosiddetta garanzia convenzionale. La normativa in vigore dal primo gennaio ha infatti reso più gravose le disposizioni in tale senso. Si tratta di un piccolo, ma significativo, cambio di paradigma per quanto riguarda la responsabilità del produttore e il linguaggio scelto dalla pubblicità.

Qualora il produttore offra al consumatore una garanzia convenzionale concernente la durabilità di un bene nell'arco di un determinato periodo di tempo, è il produttore stesso ad essere direttamente responsabile nei confronti del consumatore durante l'intero periodo di durata della garanzia. Starà quindi sempre a lui garantire la riparazione o la sostituzione dei beni di consumo.

Inoltre, se le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia convenzionale sono più gravose per il consumatore rispetto alle condizioni stabilite nella relativa pubblicità, tale garanzia vincola il venditore secondo le condizioni stabilite nella pubblicità inerente la garanzia convenzionale. Ciò vale a meno che la pubblicità associata sia stata corretta prima della conclusione del contratto secondo le stesse modalità, o con modalità simili a quelle in cui è stata resa.

 

I contratti di fornitura di beni e servizi digitali

Infine, è bene sapere che un secondo Decreto Legislativo (il n. 173/2021) ha attuato la Direttiva Europea introducendo nuove disposizioni circa i contratti di fornitura di contenuti digitali o di servizi digitali a favore del consumatore. A tale proposito, si tenga però presente che restano esclusi dall’applicazione di tali disposizioni i contenuti e i servizi digitali incorporati con il bene e forniti mediante un contratto di compravendita relativo al bene stesso. 

Per questi infatti, si applica invece il D.Lgs 170/2021. In linea generale, si applicano le medesime regole già analizzate sopra, sia in riferimento alla conformità dei beni, sia per gli eventuali rimedi esperibili dal consumatore, facendo particolare attenzione alle caratteristiche tipiche dei contenuti digitali. Tali caratteristiche riguardano in particolare la sicurezza, la compatibilità e la conformità all’eventuale anteprima del contenuto di natura digitale.

Per comprendere nel dettaglio ogni aspetto del recente aggiornamento al Codice del Consumo, gli avvocati dello Studio Legale Maffi restano a vostra disposizione: info@studiolegalemaffi.it