Sulla responsabilità amministrativa delle aziende, la Legge italiana parla chiaro. Il Decreto legislativo 231 dell’8 giugno 2001 di fatto obbliga le società a munirsi di un modello di prevenzione contro i reati, accompagnato dall’istituzione di un Organismo interno di Vigilanza. Purtroppo, anche se il Decreto è norma da oltre 20 anni, molte aziende non ne sono ancora a conoscenza. Gli Avvocati penalisti dello Studio Legale Maffi sono a disposizione per redigere ex novo i documenti necessari e per fornire la propria esperienza come membri di OdV. Vediamo quindi insieme i dettagli di cosa dice la Legge sulla responsabilità amministrativa degli Enti.
Il Decreto legislativo 231/2001 nasceva a fronte di sollecitazioni del legislatore comunitario. Il contesto normativo italiano di quegli anni risentiva infatti di un vuoto quanto a forme di prevenzione interne alle aziende. Vuoto che, quasi 21 anni fa, è stato appunto colmato dal dlgs 231/2001. Nello specifico, tale Decreto introduce e va a normare la responsabilità amministrativa – o para-penale – degli Enti. È doveroso a questo punto precisare di quali tipologie di Enti stiamo parlando: società e persone giuridiche, che non includono Enti pubblici (statali o territoriali).
Nei primi anni Duemila, non tutti i Pubblici Ministeri hanno interpretato allo stesso modo tale fattispecie. Si è quindi assistito ad una maggiore scrupolosità di applicazione presso i Tribunali di alcune città dalla matrice spiccatamente industriale (su tutte: Milano, Torino e Brescia). Tuttavia, le statistiche degli ultimi anni registrano un notevole incremento dei procedimenti pendenti quanto agli illeciti derivanti dal dlgs 231/2001. Ma di quali reati stiamo parlando?
Gli illeciti derivanti dalla responsabilità amministrativa di un’azienda
Gli illeciti derivanti dalla responsabilità amministrativa di un’azienda riguardano i reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’azienda stessa. In sostanza, tali reati possono venire commessi:
a) dagli apicali, ossia quelle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'azienda o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale. In questa categoria rientrano anche le persone che esercitano, di fatto, la gestione e il controllo dell’azienda;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli apicali.
Stiamo parlando quindi di reati – commessi personalmente da apicali o da dipendenti – elencati dagli articoli 24 e successivi del dlgs 231/2001. Essi possono riguardare:
● delitti informatici,
● contro il patrimonio (es. ricettazione, riciclaggio),
● contro la Pubblica Amministrazione (es. peculato, corruzione, concussione, abuso di ufficio),
● di carattere societario e tributario,
● contro l’ambiente,
● in tema di violazione della disciplina antinfortunistica (omicidio colposo e lesioni colpose).
L’accertamento della responsabilità amministrativa dell’azienda
Starà ovviamente al Giudice stabilire se tali reati siano o meno stati commessi. Laddove sussistessero effettivamente degli illeciti, il Tribunale terrà in debito conto non solo tali reati, ma anche il mancato o effettivo rispetto del Decreto legislativo 231/2001. Cosa succede quindi se un’azienda non si è dotata per tempo di un modello di organizzazione e gestione idoneo alla prevenzione dei reati? In tale caso, l’articolo 6 del Decreto mette nero su bianco come la responsabilità degli illeciti commessi ricada sull’azienda stessa.
Tale responsabilità può comportare sanzioni pecuniarie o sanzioni interdittive, sempre tenendo conto della gravità del reato, del suo autore (apicale o dipendente) e della gravità anche delle carenze organizzative. Tra le sanzioni interdittive troviamo ad esempio:
● l'interdizione dall'esercizio dell'attività,
● la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
● il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio,
● l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi,
● il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
D’altro canto, l’azienda è esclusa da tali sanzioni se prova che:
● l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
● il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato a un organismo dell'azienda dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
● le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
● non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.
Il modello di prevenzione e l’Organismo di Vigilanza
Ma cosa impone alle società, nel concreto, il Decreto legislativo 231/2001? Il Decreto prevede l’obbligo sostanziale per le società di dotarsi di un modello di gestione e di prevenzione dei reati (presupposto in considerazione del proprio oggetto sociale). Non solo, ma esso prevede inoltre di individuare un Organismo di Vigilanza che abbia il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello.
L’Organismo di Vigilanza può essere monocratico o collegiale ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione o, in alternativa, dall’Amministratore Unico dell’Ente. L’OdV può essere composto da figure interne o esterne alla società stessa. Non è infatti raro che esso comprenda Avvocati esperti in diritto penale dell’impresa, in diritto commerciale, Giuristi d’impresa e così via. Solamente negli Enti di piccole dimensioni, tale organismo può coincidere con l’organo amministrativo della società stessa. È facile intuire come la composizione dell’OdV dipenda da molti fattori, tra cui:
● le dimensioni dell’azienda,
● la tipologia di attività,
● la complessità organizzativa.
Ciò che resta come caposaldo è che l’onere della vigilanza e l’effettività dei controlli siano sempre garantiti. Talvolta, la presenza di componenti esterni nell’Organismo di Vigilanza si rivela la soluzione più efficace per assicurare l’autonomia delle attività. Confindustria, nelle sue linee guida, indica come un Organismo di Vigilanza di composizione monocratica sia più efficace per le micro e piccole imprese; mentre quello di tipo collegiale viene reputato più idoneo per organizzazioni di medie o grandi dimensioni.
Perché un’azienda si dovrebbe munire di modello di gestione e OdV
Da quanto esposto sopra, appare evidente il perché ad un’azienda convenga munirsi di un modello di gestione e di prevenzione dei reati, con relativo OdV. Ex lege, l’obbligo a riguardo non esiste. Ciò che tuttavia sussiste è il vantaggio effettivo per le aziende, in sede di processo. Adottare un modello di gestione e un Organismo che vigili in modo efficace sulla sua applicazione significa quindi andare esenti da responsabilità e da conseguenze di carattere processuale e sanzionatorio. Si tenga infatti presente che l’omessa adozione di un modello 231 potrebbe comportare addirittura la sanzione dell’interdizione definitiva dell’attività sociale.
Inoltre, anche nel caso in cui si sia riscontrata l’elusione fraudolenta del modello da parte degli autori del reato presupposto, il fatto stesso di aver adottato un modello comporterà un trattamento sanzionatorio particolarmente favorevole. Ciò varrà sia in termini di riduzione della pena pecuniaria applicabile, sia di mancata applicazione delle sanzioni interdittive. Nel complesso quindi, considerando anche la maggiore attenzione dei Pubblici Ministeri a riguardo, è oggi più che mai importante che una società segua le indicazioni del Decreto legislativo 231/2001.
Negli anni, lo Studio Legale Maffi ha maturato una notevole esperienza in tema di consulenza e assistenza legale legata alla responsabilità amministrativa delle società. I nostri Avvocati sono a disposizione delle società per quanto riguarda la stesura, l’adozione e l’aggiornamento del modello di prevenzione. Inoltre, lo Studio Legale è disponibile per supportare le aziende nella delicata fase di individuazione e istituzione dell’Organismo di Vigilanza.
Per maggiori informazioni: info@studiolegalemaffi.it