Prima di capire nel dettaglio cosa dice la Legge sul diritto all’oblio oncologico è bene chiarire subito un punto: attualmente questo diritto non è riconosciuto dal nostro ordinamento. Ciò significa che, almeno per ora, il diritto all’oblio oncologico resta una conquista non ancora raggiunta dal sistema giuridico italiano. Esiste però un Disegno di legge, di cui vedremo insieme sia i punti salienti che lo stato dell’arte. Per prima cosa è inoltre importante rispondere alla domanda “cos’è il diritto all’oblio oncologico?”.
Il diritto all’oblio oncologico è un diritto soggettivo secondo il quale le persone guarite da un tumore possono scegliere di non fornire informazioni sulla loro malattia pregressa anche in determinate circostanze. Circostanze in cui invece, tali informazioni sono state almeno finora richieste, come ad esempio in situazioni ben precise a livello sociale ed economico. Il fatto di non essere tenuti a dare tali informazioni rappresenterebbe, per chi ha superato una malattia oncologica la possibilità di chiudere, una volta per tutte, tale capitolo della propria vita, anche a livello psicologico. Non solo, ma il diritto all’oblio oncologico porterebbe con sé anche tutta una serie di maggiori garanzie per la persona, come analizzeremo meglio sotto.
L’istanza da parte delle associazioni oncologiche
A farsi portavoce dell’istanza è stato un gruppo di associazioni legate al tema, tra cui la Fondazione AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) e l’associazione aBRCAdabra, che sostiene in particolar modo le persone con mutazioni ai geni BRCA1 e BRCA2 (mutazioni genetiche spesso connesse a un rischio maggiore di sviluppare alcuni tipi di cancro, tra cui quello alla mammella). L’istanza parte da un presupposto importante: la richiesta d’informazioni circa il pregresso stato di salute di un ex oncologico dà spesso origine a forme di discriminazionediretta in svariati settori e proprio ai danni della persona guarita da tumore. Un esempio su tutti riguarda le pratiche assicurative o di finanziamento che vengono rifiutate da parte di istituti di credito ed assicurazioni, per non parlare dell’accesso alle adozioni.
Più che di scrivere di cosa dice la Legge sul diritto all’oblio oncologico sarebbe quindi opportuno, almeno al momento, vedere come la legislazione attualmente vigente e le prassi contrattuali contemplino l’effettiva possibilità di svolgere indagini sullo stato di salute sia dei richiedenti che dei contraenti. Non è poi così raro che, nel caso di pregresse patologie oncologiche, compagnie assicurative e banche si basino sulla storia medica del fruitore del servizio per giustificare l’imposizione di oneri ulteriori rispetto a quelli comunemente previsti. Senza contare che l’individuazione di tali patologie nel passato della persona incide spesso anche sulla valutazione del rischio dell’operazione e quindi della solvibilità del consumatore.
L’istanza è stata accolta dalla politica mediante il Disegno di legge nr. 2548 del 2022, comunicato alla Presidenza del Senato in data 28 febbraio di quest’anno.
Il Disegno di Legge sul diritto all’oblio oncologico
Per capire non tanto cosa dice la Legge sul diritto all’oblio oncologico, quanto cosa essa potrebbe dire in futuro, è utile quindi osservare da vicino questo Disegno. Tale proposta si pone come obiettivo di fare decadere l’obbligo di dichiarare di avere avuto un cancro. Il testo riconosce quindi “il diritto delle persone che sono state affette da patologia oncologica a non subire discriminazioni nell’accesso all’adozione di minori e ai servizi bancari e assicurativi”.
Cosa dice il Disegno di legge sul diritto all’oblio oncologico nell’ambito bancario-assicurativo
È l’articolo 2 del Disegno di legge sul diritto all’oblio oncologico a declinare gli obiettivi della legge nel settore dei contratti bancari e assicurativi. Il primo comma pone il divieto di richiedere informazioni concernenti lo stato di salute – e, in particolare, patologie oncologiche pregresse – in sede di stipula di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età. Il comma 2 specifica inoltre che, trascorso il medesimo periodo, tali informazioni, ove legittimamente raccolte in sede di stipula prima del decorso del termine decennale o quinquennale, non possono più essere considerate ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità del cliente.
Cosa dice il Disegno di legge sul diritto all’oblio oncologico nell’ambito delle procedure di adozione
L’articolo 3 del Disegno di legge sul diritto all’oblio oncologico interviene invece in materia di procedure d’adozione. Esso propone quindi di modificare specifiche disposizioni della Legge 4 maggio 1983, n. 184. In particolare, viene modificato il comma 4 dell’articolo 22: tale disposizione include, tra gli aspetti della personalità e della vita dei richiedenti che possono formare oggetto delle indagini funzionali alla verifica dell’idoneità all’adozione, anche lo stato di salute. La modifica proposta incide sul perimetro delle relative indagini, specificando che esse non possono avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.
La Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche
L’articolo 4 del Disegno di legge propone invece d’istituire, presso il Ministero della Salute, un nuovo organo di vigilanza. Nascerebbe così la Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche. Un organo destinato a vigilare sull’effettiva attuazione della legge e a raccogliere le eventuali segnalazioni da parte dei cittadini. Laddove necessario, la Consulta andrebbe quindi ad inoltrare tali segnalazioni alle autorità di vigilanza del settore bancario (la Banca d’Italia) e assicurativo (l’IVASS).
A che punto siamo con il Disegno di Legge sull’oblio oncologico
Come visto sopra, il Disegno di legge sul diritto all’oblio oncologico è stato presentato in Senato a fine febbraio 2022. Come stabilito dall’articolo 72 della nostra Costituzione, per diventare a tutti gli effetti legge, il disegno deve essere oggetto prima dell’esame della Commissione parlamentare di assegnazione e poi di tutte e due le Camere (che devono approvare il medesimo testo, con possibilità di emendamento).
Lo scorso giugno, il testo è approdato alla Commissione Giustizia del Senato, ma poi i lavori si sono interrotti in considerazione del subentro della nuova Legislatura. Ciò significa quindi che l’iter iniziato a febbraio attualmente non si è concluso per via della situazione di passaggio data dal crollo del Governo e dalle successive elezioni. Non è quindi da ritenersi definitivamente interrotto, né naufragato. I Regolamenti parlamentari permettono infatti alle singole Commissioni di poter riferire in assemblea su progetti di legge esaminati nella precedente Legislatura, chiedendone l’approvazione. Non resta quindi che attendere le determinazioni della Commissione Giustizia sulla questione.
Cosa dice la Legge sul diritto all’oblio oncologico negli altri Paesi?
Presa in esame la situazione del nostro Paese, è interessante andare anche a vedere che cosa dice la Legge sul diritto all’oblio oncologico in altri Stati europei. Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo si sono già dotati di specifici strumenti legislativi che impediscono agli operatori bancari e assicurativi di considerare la storia clinica del consumatore già affetto da patologia oncologica una volta trascorso un determinato periodo di tempo dalla guarigione.
Estendendo lo sguardo a livello comunitario, troviamo indicazioni analoghe anche nella Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 su Rafforzare l’Europa nella lotta contro il cancro – Verso una strategia globale e coordinata (2020/ 2267(INI)). In particolare al paragrafo 125, nell’enunciare cioè i campi d’azione, il Parlamento “chiede che entro il 2025, al più tardi, tutti gli Stati membri garantiscano il diritto all’oblio a tutti i pazienti europei dopo dieci anni dalla fine del trattamento e fino a cinque anni dopo la fine del trattamento per i pazienti per i quali la diagnosi è stata formulata prima dei 18 anni di età”.
Lo stesso quadro internazionale, almeno a livello europeo, ci mostra quindi un’evoluzione sempre più attenta quanto al garantire che i soggetti guariti da patologie oncologiche non subiscano in futuro forme di discriminazione legate al loro pregresso stato di salute. La speranza è quindi quella di potere presto scrivere un aggiornamento sul tema di cosa dice la Legge sul diritto all’oblio oncologico anche per quanto riguarda l’Italia.
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