Cosa dice la Legge sui contratti di lavoro estivo minorile

contratto-di-lavoro-estivo-minorile-cosa-dice-la-legge.jpg

Quali sono le tutele per il lavoro stagionale minorile?

Con la fine della scuola torna a farsi caldo il tema dei contratti di lavoro estivo minorile. Sono infatti molti i ragazzi che, una volta terminate le lezioni e gli esami, cercano un lavoretto per l’estate. Spesso nei genitori, nei datori di lavoro e negli stessi minorenni sorge spontaneo il dubbio: faccio bene? Da Avvocati con esperienza nell’ambito del Diritto del lavoro non possiamo che incoraggiare i giovani a conoscere i propri diritti.

 

Prima di tuffarsi nell’estate e nelle opportunità di lavoro stagionale – anche minorile – che questo periodo offre, è fondamentale informarsi con cura. Questo articolo sul blog dello Studio Legale Maffi nasce dall’esigenza di esporre in modo semplice e diretto quali sono le tutele per il lavoro stagionale dei minorenni. Vediamo insieme cosa dice la Legge sui contratti di lavoro estivo minorile partendo dal forte presupposto che trovare un lavoretto per l’estate non rappresenta solo un modo immediato per guadagnare qualche soldo. Spesso e volentieri si tratta di un’occasione per arricchire il proprio bagaglio di esperienze personali, iniziando ad interrogarsi su quali possano essere le proprie attitudini in ambito professionale.

 

Ben vengano allora le esperienze lavorative estive anche per i giovani, purché questi siano pienamente consapevoli di diritti e doveri. Per comprendere come funzionano i contratti di lavoro estivo minorile ed in generale i contratti di lavoro per minori è bene capire dapprima che cosa li regola.
I giovani che si approcciano per la prima volta al mondo del lavoro in una forma light e quindi appunto estiva sono tutelati:
• dalla Costituzione Italiana, articoli 4 e 37;
• dalla Legge n. 977 del 1967 (modificata dal Decreto Legislativo n. 345/1999);
• dalla Direttiva europea n. 33 del 1994.

 

La Costituzione italiana e il lavoro minorile

Come anticipato sopra, la prima voce da consultare per comprendere come viene inquadrato il lavoro stagionale minorile è senz’altro la Costituzione. Infatti, la legge fondamentale del nostro Stato tutela il lavoro nelle sue varie forme. Gli articoli su cui prestare attenzione in tema di lavoro minorile sono il 4 e il 37. Nell’articolo 4 infatti, la nostra Costituzione salvaguarda il lavoro, classificandolo come un diritto da tutelare per tutti i cittadini. In tal senso, essa promuove le condizioni che consentono al diritto di diventare effettivo. Non solo. La Costituzione sancisce il principio per cui la Repubblica tutela il lavoro dei minori con delle norme speciali, garantendo loro parità di retribuzione. Questo principio viene espresso dall’articolo 37.

 

Un principio nella pratica reso possibile anche da alcuni paletti sull’età lavorativa. In Italia, infatti, i minorenni hanno diritto ad approcciarsi al mondo del lavoro purché abbiano almeno 15 anni. Lo spartiacque dell’età anagrafica incontra anche un altro principio cardine del nostro ordinamento e cioè l’istruzione. Per approcciarsi al mondo del lavoro da minorenni è quindi fondamentale avere compiuto i 15 anni e avere ottemperato l’obbligo scolastico. Per essere ancora più chiari, prima di entrare nel vivo del tema dei contratti del lavoro estivo minorile, si riportano le parti degli articoli della Costituzione citati sopra:

 

Articolo 4: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

 

Articolo 37: “[…] La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.”

La Legge n. 977 del 1967 e il lavoro minorile

Se la Costituzione della Repubblica Italiana detta il quadro di riferimento del nostro ordinamento giuridico, sta poi ai Legislatori entrare nel merito di ogni singolo tema. Quando si parla di tutele per il lavoro minorile – stagionale o meno – è imprescindibile studiare con cura la Legge n. 977 del 1967 (e successive modifiche). La Legge n. 977 del 1967 tutela il lavoro del fanciullo e degli adolescenti. Innanzitutto, la normativa si sofferma sulla distinzione tra bambino e adolescente, che è utile vedere insieme. Il bambino è quel minore che o non ha ancora compiuto i 15 anni, oppure non ha ancora concluso il ciclo di studi obbligatori. A questo proposito si tenga presente che, rispetto al 1967, oggi l’età della cosiddetta “scuola dell’obbligo” è stata portata ai 16 anni. L’adolescente invece è sempre un minorenne, ma di età compresa tra i 15 e i 18 anni e che ha già ultimato il ciclo di studi obbligatori.
 

La Legge n. 977 del 1967 precisa tutte le regole circa il lavoro minorile in generale, diventando di fatto una sorta di pietra miliare sul tema. Essa esplicita quindi non solo i requisiti legati all’età e al vincolo dell’istruzione ma anche:
• l’obbligo di sottoporsi a visita medica prima di iniziare il servizio,
• il limite di orario giornaliero e settimanale con divieto di lavoro notturno,
• il divieto di alcuni lavori ritenuti pericolosi (e per i quali è tassativamente richiesta la maggiore età).
 

Tra i punti salienti della normativa c’è il riconoscimento della possibilità di accedere al mondo del lavoro ai soli adolescenti, vietando quindi il lavoro dei bambini. Un divieto questo che ha come sola eccezione le attività in ambito culturale, artistico, sportivo o pubblicitario. Attività per le quali vengono comunque sempre richiesti il consenso dei genitori e l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.
 

Riassumendo quindi le caratteristiche del lavoro minorile:
• l’adolescente può lavorare per un massimo di 7 ore al giorno e un massimo di 35 ore settimanali;
• l’attività può essere svolta solamente durante le ore diurne, precisamente dalle 6.00 alle 18.30, escludendo così il lavoro notturno;
• è vietato svolgere alcune attività considerate pericolose, che ad esempio prevedono di avere a che fare con sostante tossiche, corrosive e comunque pericolose, nonché arnesi taglienti o macchinari per i quali è richiesta una certa dimestichezza.

La Direttiva europea n. 33/1994 e le tutele ai minori

La Legge n. 977 del 1967 è stata successivamente rivista. Era infatti necessario aggiornarla rispetto all’evoluzione della sensibilità civile sul tema del lavoro minorile e, in particolar modo, andava integrata con la Direttiva europea n. 33/1994. Per applicare quanto indicato dalla normativa europea all’interno dell’ordinamento giuridico italiano è stato necessario emanare il Decreto Legislativo 345 del 1999. Il decreto ha parzialmente modificato quanto indicato dalla legge, estendendo anche le tutele ai minori.

 

Nello specifico il decreto del 1999 ha:
esteso l’elenco delle attività pericolose vietate, in particolare aggiungendo tutte quelle occupazioni che prevedono l’utilizzo di agenti chimici e biologici, nonché l’eventuale esposizione a piombo, amianto e ad altre sostanze tossiche;
• aggiunto l’obbligo per tutti gli adolescenti che si accingono a iniziare l’attività lavorativa di sottoporsi a visita medica di idoneità presso il medico competente per l’Azienda o presso il medico del Servizio Sanitario Nazionale. Le visite sono totalmente a carico del datore di lavoro.

 

Inoltre, al fine di garantire il miglioramento della salute e della sicurezza dei giovani lavoratori, la Direttiva europea n. 33 del 1994 stabilisce dei requisiti minimi, richiamando in generale quelli previsti dalla normativa interna. Pertanto, il limite anagrafico è sempre sancito nel quindicesimo anno di età, il lavoro deve essere svolto negli orari diurni e con divieto per determinate attività pericolose. Ricordiamo che la Direttiva si applica a tutti i giovani di età inferiore ai 18 anni che hanno stipulato un contratto di lavoro nel rispetto della normativa vigente nel Paese membro dell’Unione Europea.

Cosa consigliamo ai giovani che cercano un lavoretto estivo

Cercare un lavoretto estivo non è un reato e, anzi, può essere davvero un’ottima occasione per capire cosa si vuole fare da grandi. L’importante, come più volte sottolineato, è capire quali sono i paletti normativi da rispettare. Un obbligo che, in fase di stesura dei contratti di lavoro estivo minorile, riguarda ovviamente anche i datori di lavoro. Tirando quindi le somme, dal punto di vista legale i ragazzi sono tutelati da un contratto lavorativo di breve durata, trattandosi appunto di un lavoro stagionale. Tale contratto va stipulato sulla base del Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, tenendo conto della categoria professionale scelta. Ovviamente, trattandosi di minorenni, il contratto andrà firmato dai genitori.

 

In linea di massima, ciò che si riscontra è che nella maggior parte dei casi la retribuzione avviene tramite consegna di voucher. Una modalità da molti datori di lavoro ritenuta pratica per ottemperare all’obbligo di retribuzione previsto dai contratti di lavoro estivo minorile. Ovviamente si tratta di una delle opzioni sul tavolo ed è giusto capire nel dettaglio cosa comporta e come funziona. Un aspetto chiave sia per quanto riguarda gli imprenditori che per i ragazzi stessi. Lo Studio Legale Maffi resta a disposizione per approfondire nel dettaglio il tema dei contratti di lavoro estivo minorile: info@studiolegalemaffi.it