Cosa dice la Legge per prevenire i dissidi tra soci

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L’importanza di tutelarsi dai conflitti interni alla società

I conflitti interni alla società sono stati recentemente analizzati da CONSILIUM, in ottica di buone prassi di gestione aziendale. Riagganciandosi all’articolo in questione, lo Studio Legale Maffi desidera qui sintetizzare cosa dice la Legge per prevenire i dissidi tra soci.
Il verbo “prevenire” non è scelto a caso.
Nelle situazioni di controversie interne ad una società, è infatti sempre meglio agire in modo tutelante, mettendo in essere le corrette modalità operative per scongiurare l’esacerbarsi delle crisi. Un concetto ripreso molto bene anche nell’articolo di CONSILIUM, nostro partner.

È bene a questo punto introdurre una breve premessa sui meccanismi decisionali interni alle società. Nelle società in cui sussiste il cosiddetto bilanciamento dei voti in capo ai soci, infatti, il dissenso e/o il disinteresse di uno o più soci portano spesso allo stallo decisionale. Si tratta di situazioni deleterie per il benessere aziendale, che in svariati casi sfociano nel blocco delle attività e, talvolta, addirittura nello scioglimento della società stessa. Ecco perché è bene capire per tempo cosa dice la Legge per prevenire i dissidi tra soci. La normativa prevede appunto dei meccanismi volti a dirimere tali situazioni di stallo, nonché di conflitto interno. Vediamoli insieme.

Cosa dice la Legge per prevenire i dissidi tra soci

Esistono diverse clausole utili da inserire per tempo nella contrattualistica aziendale, al fine di prevenire eventuali situazioni di conflitto interno e per dirimere controverse già in essere. Le più note sono senz’altro l’opzione put and call, il diritto di prelazione e la clausola della roulette russa.

L'opzione put and call

La cosiddetta opzione put and call presenta due modalità diverse: 

  • l’opzione put, detta anche opzione di vendita, si verifica quando un socio è obbligato a vendere una determinata quantità delle proprie partecipazioni sociali, a un prezzo stabilito da formule volte a determinarne il corretto valore;
  • l’opzione call, detta anche di acquisto, si realizza invece quando un socio ha la facoltà di acquistare le partecipazioni sociali altrui, sempre a un determinato prezzo. 

La principale differenza tra le due clausole si colloca quindi tra l’obbligo di vendere (opzione put) e la facoltà di acquistare (opzione call). Chiaramente, il soggetto che assume l’iniziativa si trova automaticamente in vantaggio sull’altro socio, in quanto può imporre la situazione che predilige, orientandola a proprio favore.

È importante qui richiamare una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. I, ordinanza n. 27227 del 8.07.2021), la quale stabilisce che l’opzione put and call non viola il divieto di patto leonino di cui all’art. 2265 c.c. (“è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite”) se il patto parasociale conserva la causa societatis, perseguendo un interesse meritevole di tutela. Infatti, il divieto del patto leonino:

  • ha lo scopo di garantire la suddivisione dei risultati dell’impresa economica, 
  • senza che possa assumere rilievo il trasferimento del rischio puramente interno fra un socio e un altro socio o un terzo, 
  • allorché il patto parasociale non alteri la struttura e la funzione del contratto sociale, né modifichi la posizione del socio in società e dunque non abbia alcun effetto verso quest’ultima.

Il diritto di prelazione

Un’altra clausola utile per evitare l’esacerbarsi di situazioni di conflitto tra soci è il diritto di prelazione. Questa clausola rappresenta il diritto, di uno o più soci, di venire preferiti rispetto agli altri nel caso di cessione delle partecipazioni. Il diritto di prelazione può essere inserito direttamente nello Statuto societario, oppure nei patti parasociali. Entriamo nel dettaglio:

  • Nel primo caso, avendo efficacia reale, il socio che intende vendere la propria partecipazione deve formalizzare una proposta contrattuale agli altri soci. La proposta viene quindi successivamente notificata ai medesimi direttamente dall’organo amministrativo e nei termini stabiliti. Nel caso di violazioni di tale diritto, il trasferimento è inefficace nei confronti dei soci e nei confronti della società stessa, che potrà dunque rifiutarsi di inserire il nuovo acquirente nel libro soci.
     
  • Nella seconda ipotesi invece, se il diritto di prelazione è cioè inserito nei patti parasociali, l’acquisto da parte di un terzo soggetto è valido ed efficace, oltre che opponibile alla società e ai soci (pur aventi diritto alla prelazione). In tal caso però, il socio cedente sarà responsabile contrattualmente nei confronti degli altri soci.

Il metodo della roulette russa

Approfondendo cosa dice la Legge per prevenire i dissidi tra soci emerge anche la clausola della roulette russa, oggi sempre più utilizzata in alternativa all’opzione put and call. La roulette russa ben si applica quando la società presenta partecipazioni assembleari paritetiche da cui scaturiscono situazioni di stallo decisionale. La clausola prevede quindi che un socio assuma irrevocabilmente l’obbligazione alternativa di vendere o di acquistare la partecipazione dell’altro socio. Chiaramente, per evitare che vi sia disparità tra colui che fa l’offerta (e che quindi determina il prezzo) e colui che la riceve, è opportuno determinare un corrispettivo minimo da indicare nella prima offerta di acquisto. Tale corrispettivo sarà determinato mediante l’utilizzo di formule aritmetiche. Si tenga presente che, rispetto all’opzione put and call in cui può capitare che i soci si rivolgano a un terzo arbitratore, nell’applicazione della clausola della roulette russa questo non accade.

 

La clausola della roulette russa ha due varianti: 

  1. La prima è la “Texas shootout” e prevede che, successivamente alla presentazione da parte di un socio dell’offerta di acquisto, la controparte possa alternativamente accettare di vendere la propria quota, oppure formulare una nuova proposta a un prezzo maggiore. 
  2. La seconda variante invece si verifica quando i soci presentano a un terzo l’offerta in busta chiusa e chi offre il prezzo maggiore acquista automaticamente le quote dell’altro socio.

Ulteriori metodi di risoluzione dei dissidi tra soci

Per completare la panoramica su cosa dice la Legge per prevenire i dissidi tra soci, è opportuno guardare anche al D.lgs. 5/2003. All’articolo 37 leggiamo infatti: “gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società”. Il terzo a cui può essere rimandata la controversia è in pratica un arbitrato economico o gestionale. Attenzione però: tale strumento è efficace per i contrasti sulle decisioni riguardanti i singoli atti di gestione, ma è non idoneo a risolvere eventuali dissidi sulla complessiva gestione della società.

Si tenga inoltre presente che:

  • Le decisioni possono essere reclamabili dal collegio ed impugnabili ai sensi dell’art. 1349 co. 2 c.c.: “la determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo”.
  • Il terzo (detto anche arbitratore) deve garantire terzietà, ma al tempo stesso tenere conto dell’interesse delle parti; i soci dovranno perciò nominare un soggetto estraneo alla società.
  • Il terzo deve deliberare secondo il suo equo apprezzamento, a meno che l’atto costitutivo preveda particolari criteri di decisione o ammetta la pronuncia secondo il mero arbitrio.
  • L’arbitratore interviene per determinare gli elementi del contratto che le parti non hanno potuto o voluto decidere.
  • La procedura descritta sopra è detta arbitraggio e non va confusa con l’arbitrato. L’arbitrato pone infatti fine alle controversie determinando in modo vincolante l’assetto delle reciproche pretese delle parti.  

lemaffi.it

Comprendere a fondo cosa dice la Legge per prevenire i dissidi tra soci non è certo semplice. In quest’approfondimento, i nostri Avvocati hanno cercato di semplificare i passaggi delle varie procedure cui si può ricorrere. Lo Studio Legale Maffi resta a disposizione anche per consulenze legali nell’ambito del Diritto societario: ​​​​​​​ info@studiolegalemaffi.it