Cosa dice la Legge Gelli sulla responsabilità dei medici

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Cos’è la “responsabilità medica”

Il 2023 è iniziato con delle novità importanti in ambito sanitario. Facciamo qui riferimento alle recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione, che nei primi mesi dell’anno si è appunto nuovamente pronunciata in merito. Questi sviluppi offrono una buona occasione per approfondire cosa dice la Legge Gelli sulla responsabilità dei medici. Un tema sempre attuale che richiede grande attenzione e sensibilità. Prima d’inquadrare l’ambito normativo, è bene soffermarsi sulla definizione di “responsabilità medica” e sugli elementi essenziali che la caratterizzano. 

 

Innanzitutto, si tratta di una forma di responsabilità professionale, in capo a chi esercita un’attività sanitaria, per i danni derivati al paziente da errori, omissioni o in violazione degli obblighi inerenti all'attività stessa. Si verifica allorquando, a seguito di un ricovero, un intervento chirurgico o qualsiasi altra prestazione medica eseguita in favore del paziente, allo stesso sia derivato un danno fisico. Perché si possa riconoscere responsabilità sanitaria in capo ai medici e/o alle strutture (private e pubbliche), si deve accertare la sussistenza di un effettivo nesso causale. È infatti determinante appurare se tra la lesione alla salute psicofisica del paziente e la condotta dell'operatore sanitario esista un legame. Va perciò accertato se tale danno si è verificato in concomitanza o meno con le inefficienze e carenze di una struttura sanitaria e se ci sia colpa da parte dell’operatore sanitario e/o della struttura. 

 

Il nesso causale sussiste quando viene accertato che il danno subito dal paziente è una diretta conseguenza dell’azione posta in essere dalla struttura e/o dai singoli medici. La colpa è invece legata alla responsabilità di rispondere delle conseguenze della violazione della norma. Tale condotta illecita può essere di tipo commissivo o omissivo. Essa può inoltre configurarsi come generica (una negligenza causata da superficialità o disattenzione) frutto dell’imprudenza (per condotta avventata) o dell’imperizia (scarsa preparazione professionale). È invece specifica quando consiste nella violazione di norme che il medico non poteva ignorare. A questo punto vediamo insieme cosa dice la Legge Gelli sulla responsabilità dei medici.

Cosa dice la Legge Gelli sulla responsabilità dei medici

Fatta questa doverosa premessa sulla definizione di responsabilità medica, è opportuno analizzare la normativa di riferimento. Vediamo allora cosa dice la Legge Gelli sulla responsabilità dei medici. Qui di seguito ci si riferisce alla Legge n. 24 del 2017 (tale “Legge Gelli-Bianco”) e agli articoli 1218 e 2043 del Codice civile. La Legge Gelli-Bianco è stata introdotta l’8 marzo 2017. Essa ha quindi sostituito la precedente Legge Balduzzi, apportando dei cambiamenti significativi. Prima di tutto, essa esclude la responsabilità penale in capo ai medici per imperizia qualora questi dimostrino di aver seguito le linee guida stabilite dall’Istituto superiore di sanità. Questo principio si applica sia al singolo dottore che alla struttura sanitaria nel complesso. Restano invece in vigore le ipotesi punibili per negligenza e imprudenza del sanitario.

Un altro elemento importante è contenuto nell’art. 10, che introduce l’obbligo di assicurazione per tutte le strutture sanitarie pubbliche e private. Questo ha rappresentato una vera e propria novità, tale da permettere al paziente che ha subito un danno di agire nei confronti della struttura e/o del medico, oltre che nei confronti della compagnia assicurativa. Prima della liquidazione del danno, la compagnia assicurativa deve verificare la presenza dei presupposti e, in particolare, la colpa della struttura e/o dei medici per non parlare del nesso causale tra il fatto compiuto e l’evento dannoso.

Inoltre, non è possibile comprendere appieno cosa dice la Legge Gelli sulla responsabilità dei medici senza introdurre una distinzione fondamentale. L’art. 7 introduce infatti la differenza tra due forme di responsabilità: quella in capo alle strutture sanitarie e quella relativa ai medici. Si parla di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. in capo alla struttura sanitaria e di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. in capo all’esercente la professione sanitaria.

La responsabilità del medico e dell’ospedale

Per quanto riguarda la responsabilità in capo alla struttura, bisogna partire da un presupposto chiave. Tra la struttura e il paziente sorge infatti un vero e proprio contratto. Ciò significa che, laddove la struttura non adempie a quanto pattuito rispetto alla prestazione, essa deve provare che inadempienze e ritardi sono dipesi da cause a lei non imputabili. Diversamente, come da art. 1218 c.c., essa è tenuta a risarcire il danno: “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.

 

Cosa dice la Legge Gelli sulla responsabilità dei medici invece, quindi prettamente del professionista sanitario? Stando all’art. 2043 c.c., il medico risponde dei danni eventualmente causati al paziente in seguito a fatti dolosi o colposi che lui stesso ha posto in essere. “Risarcimento per fatto illecito: qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Esiste quindi una bella differenza tra le due forme di responsabilità. La prima si fonda sul rapporto contrattuale tra paziente e medico e/o tra paziente e struttura sanitaria. Cambiano anche i termini prescrizionali, che passano dai 10 anni per la responsabilità contrattuale ai 5 della responsabilità extracontrattuale. 

 

Inoltre, l’art 8 della Legge Gelli-Bianco prevede un tentativo obbligatorio di conciliazione tra le parti. Ciò significa che se non si è prima tentata questa via, allora non è possibile agire in giudizio nei confronti della compagnia assicurativa né della struttura sanitaria o del medico. In sintesi, per chiedere il risarcimento dei danni, è necessario prima procedere con un ATP (l’Accertamento Tecnico Preventivo dell’art. 696 bis del Codice civile), oppure scegliere la mediazione. Solitamente si preferisce la via dell’ATP. In tal caso, il Tribunale competente nomina un consulente tecnico in grado di valutare danno e nesso causale.

Come si è visto, ci sono diversi aspetti da valutare per ogni possibile controversia. Lo Studio Legale Maffi resta a disposizione per approfondire cosa dice la Legge Gelli sulla responsabilità dei medici:​​ info@studiolegalemaffi.it